(Allegato B-art. 91)
 
                              Art. 91. 
 
  E' proibita la circolazione dei cani cosi' detti  bull-dogs,  e  di
altri animali pericolosi, se non sono  convenientemente  custoditi  e
non si ottenne la previa autorizzazione  dell'autorita'  di  pubblica
sicurezza.