Articolo 228 
                         Conto del bilancio 
 
1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali  della  gestione
autorizzatoria  contenuta  nel   bilancio   annuale   rispetto   alle
previsioni. 
 
2. Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun  intervento  della
spesa, nonche' per ciascun capitolo dei servizi per conto  di  terzi,
il  conto  del  bilancio  comprende,  distintamente  per  residui   e
competenza: 
   a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione  della  parte
riscossa e di quella ancora da riscuotere; 
   b) per la spesa le somme impegnate, con  distinzione  della  parte
pagata e di quella ancora da pagare. 
 
3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e
passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli
stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in
tutto od in parte dei residui. 
 
4. Il conto  del  bilancio  si  conclude  con  la  dimostrazione  del
risultato  contabile  di  gestione  e   con   quello   contabile   di
amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo. 
 
5. Al conto del bilancio sono annesse la  tabella  dei  parametri  di
riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale e la tabella
dei parametri gestionali con andamento  triennale.  Le  tabelle  sono
altresi' allegate al certificato del rendiconto. 
 
6.  Ulteriori  parametri  di  efficacia  ed   efficienza   contenenti
indicazioni uniformi possono essere individuati  dal  regolamento  di
contabilita' dell'ente locale. 
 
7. Il  Ministero  dell'interno  pubblica  un  rapporto  annuale,  con
rilevazione dell'andamento triennale  a  livello  di  aggregati,  sui
parametri gestionali dei servizi degli  enti  locali  indicati  nella
apposita tabella di cui al comma 5. I parametri a  livello  aggregato
risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
8. I modelli relativi al conto del bilancio e le tabelle  di  cui  al
comma 5 sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.