Articolo 230 
         Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali 
 
1.  Il  conto  del  patrimonio  rileva  i  risultati  della  gestione
patrimoniale e riassume la  consistenza  del  patrimonio  al  termine
dell'esercizio, evidenziando  le  variazioni  intervenute  nel  corso
dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. 
 
2. Il patrimonio degli enti locali e' costituito  dal  complesso  dei
beni e dei rapporti giuridici, attivi e  passivi,  di  pertinenza  di
ciascun ente,  suscettibili  di  valutazione  ed  attraverso  la  cui
rappresentazione  contabile   ed   il   relativo   risultato   finale
differenziale e' determinata la  consistenza  netta  della  dotazione
patrimoniale. 
 
3. Gli enti locali includono nel conto  del  patrimonio  i  beni  del
demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche
proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile. 
 
4. Gli enti locali valutano i beni  del  demanio  e  del  patrimonio,
comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue : 
   a) i beni demaniali gia' acquisiti all'ente alla data  di  entrata
in vigore del decreto legislativo  25  febbraio  1995,  n.  77,  sono
valutati in misura pari all'ammontare del residuo  debito  dei  mutui
ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti
all'ente successivamente sono valutati al costo; 
   b) i terreni gia' acquisiti  all'ente  alla  data  di  entrata  in
vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati
al valore catastale, rivalutato  secondo  le  norme  fiscali;  per  i
terreni gia' acquisiti all'ente ai quali non e' possibile  attribuire
la rendita catastale la valutazione si effettua con le modalita'  dei
beni  demaniali  gia'  acquisiti  all'ente;   i   terreni   acquisiti
successivamente  alla  data  di  entrata  in   vigore   del   decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al costo; 
   c) i fabbricati gia' acquisiti all'ente alla data  di  entrata  in
vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati
al  valore  catastale,  rivalutato  secondo  le  norme   fiscali;   i
fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo; 
   d) i mobili sono valutati al costo; 
   e) i crediti sono valutati al valore nominale; 
   f) i censi, livelli  ed  enfiteusi  sono  valutati  in  base  alla
capitalizzazione della rendita al tasso legale; 
   g) le rimanenze, i ratei ed i risconti sono  valutati  secondo  le
norme del codice civile; 
   h) i debiti sono valutati secondo il valore residuo. 
5. Gli enti locali conservano nel loro patrimonio in apposita voce  i
crediti inesigibili, stralciati  dal  conto  del  bilancio,  sino  al
compimento dei termini di prescrizione. 
 
6. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere la  compilazione  di
un conto consolidato patrimoniale per tutte le attivita' e passivita'
interne e esterne. Puo' anche prevedere conti patrimoniali di  inizio
e fine mandato degli amministratori. 
 
7. Gli enti locali  provvedono  annualmente  all'aggiornamento  degli
inventari. 
 
8. Il regolamento di contabilita'  definisce  le  categorie  di  beni
mobili non inventariabili in ragione della natura di beni  di  facile
consumo o del modico valore. 
 
9. I modelli relativi al conto del patrimonio sono approvati  con  il
regolamento di cui all'articolo 160.