Art. 233
                Conti degli agenti contabili interni

  1.  Entro  il  termine  di  due  mesi dalla chiusura dell'esercizio
finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti
di  cui  all'articolo  93,  comma  2,  rendono il conto della propria
gestione  all'ente  locale  il  quale  lo  trasmette  alla competente
sezione  giurisdizionale  della  Corte  dei  conti  entro  60  giorni
dall'approvazione del rendiconto.
  2.  Gli  agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto,
per quanto di rispettiva competenza:
a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
b) la lista per tipologie di beni;
c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
d) la documentazione giustificativa della gestione;
e) i verbali di passaggio di gestione;
f) le  verifiche  ed  i discarichi amministrativi e per annullamento,
   variazioni e simili;
g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
  3.  Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e
le  informazioni  relative  agli  allegati di cui ai precedenti commi
sono  trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalita'
da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.
  4.  I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con
il regolamento previsto dall'articolo 160.