Art. 96 (L)
         Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio

    1.  Nei  dieci  giorni  successivi  a  quello  in  cui  e'  stata
  presentata   o   e'   pervenuta  l'istanza  di  ammissione,  ovvero
  immediatamente,  se  la  stessa  e' presentata in udienza a pena di
  nullita'  assoluta  ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice
  di  procedura  penale,  il  magistrato  davanti  al  quale pende il
  processo  o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato,
  se  procede  la  Corte  di  cassazione, verificata l'ammissibilita'
  dell'istanza,  ammette  l'interessato  al  patrocinio a spese dello
  Stato  se,  alla  stregua  della dichiarazione sostitutiva prevista
  dall'articolo  79,  comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di
  reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata.
    2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per
  ritenere  che  l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli
  articoli 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni
  personali  e  familiari, e delle attivita' economiche eventualmente
  svolte.  A  tale  fine,  prima  di  provvedere,  il magistrato puo'
  trasmettere   l'istanza,  unitamente  alla  relativa  dichiarazione
  sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.
    3.  Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti
  dall'articolo  51,  comma  3  bis,  del codice di procedura penale,
  ovvero  nei  confronti di persona proposta o sottoposta a misura di
  prevenzione,   deve  chiedere  preventivamente  al  questore,  alla
  direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale
  antimafia  (DNA)  le  informazioni  necessarie  e utili relative al
  tenore  di  vita,  alle  condizioni  personali  e  familiari e alle
  attivita' economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti,
  che  potranno  essere  acquisite  anche  a mezzo di accertamenti da
  richiedere alla Guardia di finanza.
    4.   Il  magistrato  decide  sull'istanza  negli  stessi  termini
  previsti  dal  comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di
  cui ai commi 2 e 3.
 
          Note all'Art. 96:
              - Si trascrivono gli articoli 179, comma 2, e 51, comma
          3-bis, del codice di procedura penale:
              "Art. 179. (Nullita' assolute). - (Omissis).
              2.  Sono altresi' insanabili e sono rilevate di ufficio
          in ogni stato e grado del procedimento le nullita' definite
          assolute da specifiche disposizioni di legge.".
              "Art.  51. (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
          del procuratore della Repubblica distrettuale. (Omissis).
              3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del
          codice  penale,  per  i  delitti commessi avvalendosi delle
          condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al
          fine  di  agevolare l'attivita' delle associazioni previste
          dallo  stesso  articolo,  nonche'  per  i  delitti previsti
          dall'Art.  74  del  testo  unico  approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  9 ottobre  1990,  n.  309, e
          dall'Art.  291-quater del testo unico approvato con decreto
          del  Presidente  della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 le
          funzioni  indicate  nel  comma 1 lettera a) sono attribuite
          all'ufficio  del pubblico ministero presso il tribunale del
          capoluogo  del  distretto nel cui ambito ha sede il giudice
          competente.".