ART. 98 (L)
  (Trasmissione all'ufficio finanziario     degli    atti    relativi
                             all'ammissione)

     1.  Copia  dell'istanza  dell'interessato, delle dichiarazioni e
  della documentazione allegate, nonche' del decreto di ammissione al
  patrocinio  sono  trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che
  procede,  all'ufficio  finanziario nell'ambito della cui competenza
  territoriale e' situato l'ufficio del predetto magistrato.
     2. L'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del
  reddito  attestato  dall'interessato, nonche' la compatibilita' dei
  dati  indicati  con  le risultanze dell'anagrafe tributaria, e puo'
  disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione
  della  Guardia  di  finanza,  la  verifica  della posizione fiscale
  dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 76.
     3.  Se  risulta che il beneficio e' stato erroneamente concesso,
  l'ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi
  dell'articolo 112.