ART. 99 (L)
       (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza)

     1.  Avverso  il  provvedimento  con cui il magistrato competente
  rigetta   l'istanza  di  ammissione,  l'interessato  puo'  proporre
  ricorso,   entro  venti  giorni  dalla  notizia  avutane  ai  sensi
  dell'articolo   97,  davanti  al  presidente  del  tribunale  o  al
  presidente  della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato
  che ha emesso il decreto di rigetto.
     2. Il ricorso e' notificato all'ufficio finanziario che e' parte
  nel relativo processo.
     3.  Il  processo  e' quello speciale previsto per gli onorari di
  avvocato   e   l'ufficio   giudiziario   procede   in  composizione
  monocratica.
     4.  L'ordinanza che decide sul ricorso e' notificata entro dieci
  giorni,   a   cura   dell'ufficio   del   magistrato  che  procede,
  all'interessato  e  all'ufficio  finanziario,  i  quali,  nei venti
  giorni  successivi,  possono  proporre  ricorso  per cassazione per
  violazione  di  legge.  Il  ricorso  non  sospende l'esecuzione del
  provvedimento.