Art. 273 
 
                Organizzazione dei servizi umanitari 
 
1. Il Corpo militare della Croce rossa  italiana  e  il  Corpo  delle
infermiere volontarie sono  corpi  ausiliari  delle  Forze  armate  e
dipendono direttamente dal Presidente nazionale dell'Associazione. 
2. L'impiego  del  Corpo  militare  della  Croce  rossa  Italiana  e'
disposto dal Presidente nazionale e  si  svolge  sotto  la  vigilanza
dello stesso e del Ministero della difesa, nel rispetto dei  principi
di Croce rossa e di quanto disposto dall'articolo 197 del codice. 
3. L'impiego del Corpo delle infermiere volontarie  e'  disposto  dal
Capo di stato maggiore della difesa ai sensi dell'articolo 89,  comma
1, lettera z). 
4. Il Presidente  nazionale  nomina  su  designazione  dell'Ispettore
nazionale del Corpo militare, i  rappresentanti  della  componente  a
livello  nazionale,  regionale,  provinciale  e  locale,  secondo   i
requisiti  previsti  dall'articolo  12,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97. 
5. Restano ferme le altre disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97. 
 
 
          Note all'art. 273: 
          - Il testo dell'art. 12  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n.  97  (Approvazione
          del nuovo Statuto dell'Associazione  italiana  della  Croce
          rossa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  8  giugno
          2005, n. 131, e' il seguente: 
          «Art.  12  (Elettorato).  -  1.   Fermo   quanto   previsto
          dall'articolo 5, comma 2, della legge 19 gennaio  2005,  n.
          1, sono titolari di elettorato  attivo  i  soci  attivi  da
          almeno due anni in regola con la quota sociale. 
          2. Sono titolari di elettorato passivo  i  soci  attivi  da
          almeno due anni in regola con  il  versamento  della  quota
          sociale, purche' abbiano compiuto la maggiore eta'. 
          3.  Gli  iscritti  al  corpo  militare  della  Croce  rossa
          italiana in congedo, sono ammessi al  voto,  ricorrendo  le
          condizioni  di  cui  al  precedente  comma,  solo   qualora
          prestino gratuitamente attivita' di volontariato in  favore
          della Croce rossa  italiana  rinunciando  espressamente  ai
          benefici previsti  per  il  personale  del  corpo  militare
          richiamato in servizio attivo.».