Art. 283 (Art. 106 Cod. Str.) 
          (Sovrapattini delle macchine agricole cingolate) 
  1. I sovrapattini sono dispositivi di adattamento per la marcia  su
strada delle macchine cingolate, da applicarsi su tutte le suole  dei
cingoli muniti di costola di aggrappamento, allo scopo di impedire il
danneggiamento del manto  stradale.  I  sovrapattini  possono  essere
interamente metallici o con elementi di gomma.  L'area  convenzionale
di appoggio di un sovrapattino e' quella  della  superficie  prevista
per l'appoggio sul terreno supposto  perfettamente  rigido  e  piano;
esso  si  misura  convenzionalmente  sul  disegno  del   sovrapattino
escludendo le superfici di raccordo. 
  2. Su ciascun sovrapattino, unitamente al marchio di fabbrica, deve
essere  impresso  il  carico  massimo  ammissibile  in   chilogrammi,
determinato moltiplicando per  6,5  l'area  convenzionale  d'appoggio
espressa in centimetri quadrati. Il sovrapattino deve essere  inoltre
conforme alle caratteristiche indicate da tabelle di unificazione em-
anate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. 
  3. La pressione  convenzionale  di  appoggio  del  sovrapattino  si
determina dividendo la massa  della  macchina,  compresa  l'eventuale
attrezzatura prevista, per il risultato  ottenuto  dal  prodotto  del
numero dei rulli portanti per l'area convenzionale di appoggio di  un
sovrapattino;  le  ruote  tendicingolo  o  quelle  motrici,   qualora
portanti, vengono computate come rulli. 
  4. Ai  fini  dell'ammissione  alla  circolazione  su  strada  delle
macchine  cingolate,  la   pressione   convenzionale   di   appoggio,
determinata sulla base delle prescrizioni di cui al comma 3, non deve
superare 6,5 daN/cm(Elevato al Quadrato).