(Allegato B-art. 93)
 
                              Art. 93. 
 
  Non si dara' sepoltura se non dopo constatata e dichiarata la morte
dall'uffiziale sanitario a cio' destinato dall'Autorita'  municipale,
e trascorse 24 ore pei casi  ordinari,  e  48  per  quelli  di  morte
improvvisa, calcolandole dall'ora della fatta dichiarazione. 
 
  Si avra' in ogni caso riguardo ai regolamenti  particolari  e  alle
leggi che vietano di seppellire i sospetti di morte violenta  se  non
dopo che il giudice avra' eseguiti gli atti che gli incumbono. 
 
  E'  vietato  d'inchiodare  il  feretro,  praticare   l'autopsia   e
l'imbalsamazione, se non dopo la  visita  necroscopica  e  scorso  il
tempo indicato nella prima parte del presente articolo.