Art. 93. Non si dara' sepoltura se non dopo constatata e dichiarata la morte dall'uffiziale sanitario a cio' destinato dall'Autorita' municipale, e trascorse 24 ore pei casi ordinari, e 48 per quelli di morte improvvisa, calcolandole dall'ora della fatta dichiarazione. Si avra' in ogni caso riguardo ai regolamenti particolari e alle leggi che vietano di seppellire i sospetti di morte violenta se non dopo che il giudice avra' eseguiti gli atti che gli incumbono. E' vietato d'inchiodare il feretro, praticare l'autopsia e l'imbalsamazione, se non dopo la visita necroscopica e scorso il tempo indicato nella prima parte del presente articolo.