Articolo 236 
          Incompatibilita' ed ineleggibilita' dei revisori 
 
  1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilita' di cui  al
primo comma dell'articolo 2399 del codice  civile,  intendendosi  per
amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale. 
 
  2. L'incarico di revisione economico-finanziaria  non  puo'  essere
esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e  da  coloro
che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina,
dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario  e  dai
dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato  l'organo
di revisione economico-finanziaria e dai  dipendenti  delle  regioni,
delle province, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane e
delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi  nella
circoscrizione territoriale di competenza. 
 
  3. I componenti degli organi di  revisione  contabile  non  possono
assumere  incarichi  o  consulenze  presso  l'ente  locale  o  presso
organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo
o vigilanza dello stesso.