Articolo 239 
                  Funzioni dell'organo di revisione 
 
  1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: 
    a) attivita' di collaborazione con l'organo consiliare secondo le
disposizioni dello statuto e del regolamento; 
    b)  pareri  sulla  proposta  di  bilancio  di  previsione  e  dei
documenti allegati e sulle variazioni  di  bilancio.  Nei  pareri  e'
espresso un  motivato  giudizio  di  congruita',  di  coerenza  e  di
attendibilita' contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi
e progetti, anche tenuto conto del parere espresso  dal  responsabile
del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni
rispetto  all'anno  precedente  dell'applicazione  dei  parametri  di
deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri
sono  suggerite  all'organo  consiliare  tutte  le  misure  atte   ad
assicurare  l'attendibilita'  delle  impostazioni.  I   pareri   sono
obbligatori.  L'organo   consiliare   e'   tenuto   ad   adottare   i
provvedimenti conseguenti  o  a  motivare  adeguatamente  la  mancata
adozione delle misure proposte dall'organo di revisione; 
    c)  vigilanza  sulla  regolarita'   contabile,   finanziaria   ed
economica  della  gestione   relativamente   all'acquisizione   delle
entrate, all'effettuazione delle spese,  all'attivita'  contrattuale,
all'amministrazione dei beni, alla completezza della  documentazione,
agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilita';  l'organo
di revisione svolge tali funzioni  anche  con  tecniche  motivate  di
campionamento. 
    d) relazione  sulla  proposta  di  deliberazione  consiliare  del
rendiconto della gestione e  sullo  schema  di  rendiconto  entro  il
termine, previsto dal regolamento  di  contabilita'  e  comunque  non
inferiore a 20 giorni  decorrente  dalla  trasmissione  della  stessa
proposta  approvata  dall'organo  esecutivo.  La  relazione  contiene
l'attestazione sulla corrispondenza del  rendiconto  alle  risultanze
della gestione nonche' rilievi, considerazioni e proposte tendenti  a
conseguire efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione; 
    e)  referto  all'organo  consiliare  su  gravi  irregolarita'  di
gestione   con   contestuale   denuncia    ai    competenti    organi
giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilita'; 
    f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223. 
 
  2. Al fine di garantire l'adempimento  delle  funzioni  di  cui  al
precedente comma, l'organo di revisione ha diritto  di  accesso  agli
atti  e  documenti  dell'ente  e   puo'   partecipare   all'assemblea
dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di  previsione
e del rendiconto di gestione. Puo' altresi'  partecipare  alle  altre
assemblee  dell'organo  consiliare  e,  se  previsto  dallo   statuto
dell'ente, alle riunioni dell'organo  esecutivo.  Per  consentire  la
partecipazione alle predette assemblee all'organo di  revisione  sono
comunicati i  relativi  ordini  del  giorno.  Inoltre  all'organo  di
revisione sono trasmessi: 
    a) da parte dell'organo regionale di controllo  le  decisioni  di
annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli
enti locali; 
    b)  da  parte  del  responsabile  del  servizio  finanziario   le
attestazioni di assenza  di  copertura  finanziaria  in  ordine  alle
delibere di impegni di spesa. 
 
  3. L'organo di revisione e' dotato, a cura  dell'ente  locale,  dei
mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto
stabilito dallo statuto e dai regolamenti. 
 
  4. L'organo della revisione puo'  incaricare  della  collaborazione
nella propria funzione, sotto la propria responsabilita' uno  o  piu'
soggetti aventi i requisiti di  cui  all'articolo  234,  comma  2.  I
relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione. 
 
  5. I singoli componenti dell'organo di revisione  collegiale  hanno
diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali. 
 
  6. Lo statuto dell'ente locale  puo'  prevedere  ampliamenti  delle
funzioni affidate ai revisori.