Articolo 241 
                        Compenso dei revisori 
 
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro del bilancio  e  della  programmazione  economica  vengono
fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori,  da
aggiornarsi  triennalmente.  Il  compenso  base  e'  determinato   in
relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di
investimento dell'ente locale. 
 
2. Il compenso di cui al comma  1  puo'  essere  aumentato  dall'ente
locale fino al limite massimo del 20  per  cento  in  relazione  alle
ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo
239. 
 
3. Il compenso di cui al comma  1  puo'  essere  aumentato  dall'ente
locale quando i revisori esercitano le  proprie  funzioni  anche  nei
confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento  per  ogni
istituzione e per un massimo complessivo  non  superiore  al  30  per
cento. 
 
4.  Quando  la  funzione  di   revisione   economico-finanziaria   e'
esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi
de commi 1, 2 e 3 e' aumentato per il presidente del collegio  stesso
del 50 per cento. 
 
5. Per la  determinazione  del  compenso  base  di  cui  al  comma  1
spettante  al  revisore  della  comunita'  montana  ed  al   revisore
dell'unione di comuni si fa  riferimento,  per  quanto  attiene  alla
classe demografica, rispettivamente,  al  comune  totalmente  montano
piu' popoloso facente parte della comunita' stessa ed al comune  piu'
popoloso facente parte dell'unione. 
 
6. Per la  determinazione  del  compenso  base  di  cui  al  comma  1
spettante ai revisori della citta' metropolitana si  fa  riferimento,
per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo. 
 
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con  la
stessa delibera di nomina.