ART. 101 (L)
       (Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore)

     1.  Il  difensore  della  persona  ammessa  al  patrocinio  puo'
  nominare,   al   fine   di  svolgere  attivita'  di  investigazione
  difensiva,  un  sostituto  o  un investigatore privato autorizzato,
  residente  nel  distretto  di  corte  di  appello  dove  ha sede il
  magistrato competente per il fatto per cui si procede.