ART. 103 (L)
  (Informazioni all'interessato in  caso di nomina di un difensore di
                                ufficio)

     1. Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore
  d'ufficio,   il   giudice,  il  pubblico  ministero  o  la  polizia
  giudiziaria  informano la persona interessata delle disposizioni in
  materia  di  patrocinio  a  spese  dello  Stato  e  dell'obbligo di
  retribuire il difensore che eventualmente e' nominato d'ufficio, se
  non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.