ART. 104 (L)
                 (Compenso dell'investigatore privato)

     1.  Il  compenso spettante all'investigatore privato della parte
  ammessa  al  patrocinio e' liquidato dall'autorita' giudiziaria, ai
  sensi   dell'articolo   83  ed  e'  ammessa  opposizione  ai  sensi
  dell'articolo 84.