ART. 105 (L)
  (Liquidazione con provvedimento   del   giudice   per  le  indagini
                              preliminari)

     1. Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al
  difensore,  all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di
  parte  e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non e'
  esercitata.