ART. 106 (L) 
  (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al 
                      consulente tecnico di parte) 
 
     1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non e' 
  liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili. 
     2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le 
  consulenze  tecniche  di  parte  che,  all'atto  del   conferimento
  dell'incarico, apparivano irrilevanti o  superflue  ai  fini  della
  prova.