(Allegato B-art. 102)
 
                              Art. 102. 
 
  Quando  la  persona  ammonita  non  abbia,  nel  termine  stabilito
nell'ordinanza  di  ammonizione,  ridotto  il  bestiame  come  le  fu
ordinato, il  giudice  procedera'  immediatamente  al  sequestro  del
bestiame  eccedente,  e  fara'  quindi  procedere  alla  vendita  del
medesimo all'asta pubblica. Il prezzo  ricavato,  dedotte  le  spese,
verra'  rimesso  al  proprietario.  Se  nell'atto  del  sequestro  il
possessore del bestiame dichiara che questo  in  tutto  od  in  parte
appartiene ad altri di cui indichi  il  nome,  l'atto  del  sequestro
sara' in tal caso significato nel termine di due giorni  dal  giudice
al proprietario designato; desso, presentandosi prima della  vendita,
e  giustificando  la  sua  proprieta',  potra'  rivendicare  il   suo
bestiame, purche' paghi tutte le spese, salvo il  regresso  verso  il
possessore contro il quale fu operato il sequestro.