Art. 102. Quando la persona ammonita non abbia, nel termine stabilito nell'ordinanza di ammonizione, ridotto il bestiame come le fu ordinato, il giudice procedera' immediatamente al sequestro del bestiame eccedente, e fara' quindi procedere alla vendita del medesimo all'asta pubblica. Il prezzo ricavato, dedotte le spese, verra' rimesso al proprietario. Se nell'atto del sequestro il possessore del bestiame dichiara che questo in tutto od in parte appartiene ad altri di cui indichi il nome, l'atto del sequestro sara' in tal caso significato nel termine di due giorni dal giudice al proprietario designato; desso, presentandosi prima della vendita, e giustificando la sua proprieta', potra' rivendicare il suo bestiame, purche' paghi tutte le spese, salvo il regresso verso il possessore contro il quale fu operato il sequestro.