Art. 103. Se gli accusati con denunzia o per voce pubblica sono minori di anni 16, in tal caso, risultando al giudice fondata l'accusa, provvedendo pel minorenne a norma dell'art. 72, chiamera' dinanzi a se' il padre, l'avo, la madre, il tutore o le altre persone risponsabili della condotta del minore, per ammonirli severamente avvertendoli come la legge li faccia risponsabili degli atti del minorenne che sta sotto la loro sorveglianza.