Art. 97. Le persone sospette per furti di campagna o per pascolo abusivo saranno denunciate al giudice di mandamento dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, dai carabinieri reali, dalle guardie campestri o forestali e dai cantonieri. Potranno anche esserlo da qualunque cittadino, a norma dei principii generali della procedura penale. Contro l'individuo accusato di furti di campagna o di pascolo abusivo dalla voce pubblica, e per tale notoriamente considerato, il giudice deve procedere anche senza specifica denunzia.