(Allegato B-art. 97)
 
                              Art. 97. 
 
  Le persone sospette per furti di campagna  o  per  pascolo  abusivo
saranno denunciate al giudice di mandamento dagli ufficiali od agenti
di pubblica sicurezza, dai carabinieri reali, dalle guardie campestri
o forestali e dai cantonieri. Potranno  anche  esserlo  da  qualunque
cittadino, a norma dei principii generali della procedura penale. 
 
  Contro l'individuo accusato di  furti  di  campagna  o  di  pascolo
abusivo dalla voce pubblica, e per tale notoriamente considerato,  il
giudice deve procedere anche senza specifica denunzia.