(Allegato B-art. 98)
 
                              Art. 98. 
 
  Se la denunzia e' appoggiata a sufficienti indizi,  o  se  trattasi
della notorieta' di cui nell'ultimo alinea dell'articolo  precedente,
ovvero altrimenti apparisca fondato il sospetto, il  giudice  procede
sommariamente; e risultandogli giustificata l'accusa od il  sospetto,
fa comparire dinanzi a se' il denunziato e lo ammonisce formalmente a
meglio comportarsi. 
 
  Se l'individuo sospetto di pascolo abusivo o di furti campestri  e'
inoltre indicato come solito a tenere bestiame che  notoriamente  non
puo'  mantenere,  il  giudice  dopo  aver  verificato  il  fatto   in
contraddittorio del denunziato, gl'ingiunge di ridurre il bestiame al
numero di capi da esso determinato entro il termine prefissogli colla
stessa ordinanza, diffidandolo che altrimenti gli  sara'  applicabile
il disposto dell'art. 102. 
 
  Saranno considerati sospetti di pascolo  abusivo  i  conduttori  di
gregge che transitano dall'uno all'altro comune, quando  lo  facciano
fuori dei tempi determinati dai  regolamenti  locali,  o  quando  non
giustifichino di avere provvisto ai mezzi di  mantenimento  del  loro
gregge lungo il viaggio.