Art. 99. Ove insorgano gravi indizi che una persona gia' ammonita ritenga legna, biade od altri frutti o prodotti di campagna di provenienza furtiva, o sia fatta denunzia dal danneggiato, il giudice o l'ufficiale di pubblica sicurezza procedera' a perquisizione domiciliare. Venendosi a riconoscere l'esistenza degli oggetti suaccennati, se non ne sara' subito dal detentore giustificata la provenienza, se ne ordinera' il sequestro, e si provvedera' alla custodia dello stesso detentore nel carcere del mandamento o nella camera di sicurezza del comune per tradurlo, nel termine di 24 ore, dinanzi al giudice di mandamento per l'opportuno processo.