(Allegato B-art. 99)
 
                              Art. 99. 
 
  Ove insorgano gravi indizi che una persona  gia'  ammonita  ritenga
legna, biade od altri frutti o prodotti di  campagna  di  provenienza
furtiva,  o  sia  fatta  denunzia  dal  danneggiato,  il  giudice   o
l'ufficiale  di  pubblica  sicurezza   procedera'   a   perquisizione
domiciliare. 
 
  Venendosi a riconoscere l'esistenza degli oggetti  suaccennati,  se
non ne sara' subito dal detentore giustificata la provenienza, se  ne
ordinera' il sequestro, e si provvedera' alla custodia  dello  stesso
detentore nel carcere del mandamento o nella camera di sicurezza  del
comune per tradurlo, nel termine di 24 ore,  dinanzi  al  giudice  di
mandamento per l'opportuno processo.