Art. 242 
Individuazione  degli  enti  locali  strutturalmente   deficitari   e
                         relativi controlli 
 
  1. Sono da considerarsi in condizioni  strutturalmente  deficitarie
gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili  condizioni
di squilibrio, rilevabili da una apposita  tabella,  da  allegare  al
certificato  sul  rendiconto  della  gestione,  contenente  parametri
obiettivi dei quali almeno la meta' presentino valori deficitari.  Il
certificato e' quello  relativo  al  rendiconto  della  gestione  del
penultimo esercizio precedente quello di riferimento. 
 
  2. Con decreto del Ministro  dell'interno,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali, da  emanare  entro  settembre  e  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono  fissati  per  il  triennio
successivo i parametri obiettivi, determinati con  riferimento  a  un
calcolo di normalita' dei dati dei  rendiconti  dell'ultimo  triennio
disponibile, nonche' le modalita' per la compilazione  della  tabella
di cui al comma 1. 
 
  3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province
e comunita' montane.