Articolo 243 
Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali
                      dissestati ed altri enti 
 
  1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi
dell'articolo  242,  sono  soggetti  al  controllo   centrale   sulle
dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale  da  parie  della
Commissione per la finanza e  gli  organici  degli  enti  locali.  Il
controllo e' esercitato prioritariamente in relazione  alla  verifica
sulla compatibilita' finanziaria. 
 
  2. Gli enti locali  strutturalmente  deficitari  sono  soggetti  ai
controlli centrali in  materia  di  copertura  del  costo  di  alcuni
servizi.   Tali    controlli    verificano    mediante    un'apposita
certificazione che: 
    a) il costo complessivo della  gestione  dei  servizi  a  domanda
individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con
i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura  non
inferiore al 36 per cento, a tale fine  i  costi  di  gestione  degli
asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare; 
    b)  il  costo  complessivo  della  gestione   del   servizio   di
acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto  con
la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento; 
    c)  il  costo  complessivo  della  gestione   del   servizio   di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito
ai dati della competenza, sia stato coperto con la  relativa  tariffa
almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente. 
 
  3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui  al  comma  2
devono  comunque  comprendere  gli  oneri  diretti  e  indiretti   di
personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per  i
trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e  delle
attrezzature.  Per  le  quote  di   ammortamento   si   applicano   i
coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in  data
31  dicembre  1988  e  successive   modifiche   o   integrazioni.   I
coefficienti si  assumono  ridotti  del  50  per  cento  per  i  beni
ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei  casi  in  cui
detti servizi sono  forniti  da  organismi  di  gestione  degli  enti
locali, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli  oneri
finanziari dovuti agli enti proprietari di cui  all'articolo  44  del
decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986,  n.  902,  da
versare dagli organismi  di  gestione  agli  enti  proprietari  entro
l'esercizio successivo a quello della  riscossione  delle  tariffe  e
della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di  gestione
del servizio di cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo  le
disposizioni vigenti in materia. 
 
  4. Con decreto del Ministro  dell'interno,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta'  e  autonomie  locali,  da  pubblicare  nella   Gazzetta
Ufficiale,  sono  determinati  i  tempi  e  le   modalita'   per   la
presentazione e il controllo della certificazione di cui al comma 2. 
 
  5. Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur  essendo  a
cio' tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura  dei  costi
di gestione di cui al comma 2, e' applicata una  sanzione  pari  alla
perdita dell'1 per  cento  del  contributo  ordinario  spettante  per
l'anno  per  il  quale  si  e'  verificata  l'inadempienza   mediante
trattenuta in unica soluzione sui  trasferimenti  erariali  spettanti
per gli anni successivi. 
 
  6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di  cui
al comma 2: 
    a) gli  enti  locali  che  non  presentano  il  certificato:  del
rendiconto con l'annessa tabella di cui al comma 1 dell'articolo 242,
sino all'avvenuta presentazione della stessa; 
    b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di
legge  la  deliberazione  del   rendiconto   della   gestione,   sino
all'adempimento. 
 
  7. Gli enti locali  che  hanno  deliberato  lo  stato  di  dissesto
finanziario  sono  soggetti,  per  la  durata  del  risanamento,   ai
controlli di cui al comma 1, sono  tenuti  alla  presentazione  della
certificazione di cui al comma 2  e  sono  tenuti  per  i  servizi  a
domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello
minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2,  lettera
a).