ART. 108 (L) (Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale) 1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 107 ed inoltre, quando la spesa e' a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito: a) il contributo unificato; b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio; c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.