ART. 108 (L)
  (Effetti dell'ammissione  relativi  all'azione  di risarcimento del
                       danno nel processo penale)

     1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione
  di  risarcimento  del  danno  nel processo penale, si producono gli
  effetti  di  cui  all'articolo 107 ed inoltre, quando la spesa e' a
  carico della parte ammessa, sono prenotati a debito:
     a) il contributo unificato;
     b)  le  spese  forfettizzate  per  le  notificazioni a richiesta
  d'ufficio;
     c)  l'imposta  di  registro  ai sensi dell'articolo 59, comma 1,
  lettere  a)  e  b),  del decreto del Presidente della Repubblica 26
  aprile 1986, n. 131;
     d)  l'imposta  ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16,
  comma  1,  lettera  e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
  347.