ART. 109 (L)
                     (Decorrenza degli effetti)

     1.  Gli  effetti  decorrono dalla data in cui l'istanza e' stata
  presentata  o  e'  pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo
  atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di
  presentare  l'istanza  e  questa e' presentata entro i venti giorni
  successivi.