ART. 110 (L)
                   (Pagamento in favore dello Stato)
  1.  Se  si tratta di reato punibile a querela della persona offesa,
  nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione
  dell'imputato ammesso al patrocinio perche' il fatto non sussiste o
  l'imputato  non  lo  ha  commesso,  il  magistrato,  se condanna il
  querelante  al  pagamento  delle  spese in favore dell'imputato, ne
  dispone il pagamento in favore dello Stato.
  2.  Se  si  tratta  di  reato per il quale si procede d'ufficio, il
  magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento
  del  danno,  o  assolve  l'imputato  ammesso al beneficio per cause
  diverse dal difetto di imputabilita' e condanna la parte civile non
  ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore
  dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
  3.  Con  la  sentenza  che accoglie la domanda di restituzione o di
  risarcimento  del  danno  il magistrato, se condanna l'imputato non
  ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte
  civile  ammessa  al  beneficio,  ne  dispone il pagamento in favore
  dello Stato.