ART. 111 (L)
    (Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio)

     1.  Le  spese  di  cui  all'articolo  107  sono  recuperate  nei
  confronti  dell'imputato  in  caso  di  revoca  dell'ammissione  al
  patrocinio,  ai  sensi  dell'articolo  112,  comma 1, lettera d), e
  comma 2.