(Allegato B-art. 106)
 
                              Art. 106. 
 
  Il giudice del  mandamento,  assunte  le  occorrenti  informazioni,
chiamera' dinanzi a se' i denunziati e li ammonira' severamente a non
dare motivo ad ulteriori  sospetti,  facendo  risultare  della  fatta
ammonizione da processo verbale che sara' compilato senza loro spesa. 
 
  In  caso   di   contravvenzione   all'ammonizione,   gli   ammoniti
incorreranno nelle pene e potranno essere  assoggettati  alle  misure
sancite per gli oziosi e vagabondi. 
 
  I gia' condannati per reati contro la proprieta'  potranno  inoltre
essere sottoposti alla sorveglianza della polizia per un termine  non
maggiore di un anno.