Articolo 244
                        Dissesto finanziario

1.  Si  ha stato di dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire
l'assolvimento  delle  funzioni  e  dei servizi indispensabili ovvero
esistono  nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili
di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalita' di
cui  all'articolo  193,  nonche' con le modalita' di cui all'articolo
194 per le fattispecie ivi previste.

2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano
solo a province e comuni.