Articolo 249 
               Limiti alla contrazione di nuovi mutui 
 
1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione  del
decreto di cui all'articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono
contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo
255 e dei mutui con  oneri  a  totale  carico  dello  Stato  o  delle
regioni.