Articolo 250 
      Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento 
 
1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e  sino  alla
data di approvazione dell'ipotesi di bilancio  riequilibrato  di  cui
all'articolo  261  l'ente  locale  non  puo'  impegnare  per  ciascun
intervento somme complessivamente superiori a quelle  definitivamente
previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque  nei  limiti  delle
entrate accertate. I  relativi  pagamenti  in  conto  competenza  non
possono mensilmente superare un  dodicesimo  delle  rispettive  somme
impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento
frazionato  in  dodicesimi.  L'ente   applica   principi   di   buona
amministrazione al fine di non aggravare  la  posizione  debitoria  e
mantenere  la  coerenza  con  l'ipotesi  di  bilancio   riequilibrato
predisposta dallo stesso. 
 
2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi
locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato
mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli  stessi  sono  previsti
per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri  del
primo, salvo  ratifica,  individua  con  deliberazione  le  spese  da
finanziare, con gli interventi  relativi,  motiva  nel  dettaglio  le
ragioni per le quali mancano o sono  insufficienti  gli  stanziamenti
nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. 
Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti  gli  impegni
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo
regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.