Articolo 251 
                  Attivazione delle entrate proprie 
 
  1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e
comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  esecutivita'  della
delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato  ai  sensi
dell'articolo 247, comma 1, e' tenuto a deliberare per le  imposte  e
tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse  dalla  tassa
per lo smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani,  le  aliquote  e  le
tariffe di base nella misura massima  consentita,  nonche'  i  limiti
reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale  per
l'esercizio di imprese,  arti  e  professioni,  che  determinano  gli
importi massimi del tributo dovuto. 
 
  2. La delibera non e' revocabile ed ha efficacia per  cinque  anni,
che decorrono da quello dell'ipotesi di  bilancio  riequilibrato.  In
caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo
regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136. 
 
  3. Per le imposte e tasse locali  di  istituzione  successiva  alla
deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta
competente  ai  sensi  della  legge  istitutiva  del   tributo   deve
deliberare, entro i termini previsti per la  prima  applicazione  del
tributo medesimo, le aliquote e  le  tariffe  di  base  nella  misura
massima consentita. La delibera ha efficacia per un  numero  di  anni
necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da  quello
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. 
 
  4. Resta  fermo  il  potere  dell'ente  dissestato  di  deliberare,
secondo le competenze, le modalita', i termini ed i limiti  stabiliti
dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni,  graduazioni
ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi  1  e
3, nonche' di deliberare la maggiore aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio. 
 
  5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi
di bilancio riequilibrato, ai fini della  tassa  smaltimento  rifiuti
solidi urbani, gli enti  che  hanno  dichiarato  il  dissesto  devono
applicare  misure  tariffarie  che  assicurino  complessivamente   la
copertura integrale dei costi di  gestione  del  servizio  e,  per  i
servizi produttivi ed i  canoni  patrimoniali,  devono  applicare  le
tariffe nella misura massima consentita dalle  disposizioni  vigenti.
Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve  essere
coperto con proventi tariffari e con  contributi  finalizzati  almeno
nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di  adozione
delle delibere,  per  la  loro  efficacia  e  per  la  individuazione
dell'organo competente si applicano le  norme  ordinarie  vigenti  in
materia. Per la prima delibera il termine di adozione e'  fissato  al
trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto. 
 
  6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5  devono  essere  comunicate
alla Commissione per la finanza e  gli  organici  degli  enti  locali
presso il Ministero  dell'interno  entro  30  giorni  dalla  data  di
adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai
predetti commi sono sospesi i contributi erariali.