Art. 112 (L)
                  Revoca del decreto di ammissione

    1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione:
  a) se,  nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d),
     l'interessato  non provvede a comunicare le eventuali variazioni
     dei limiti di reddito;
  b) se,  a  seguito  della  comunicazione prevista dall'articolo 79,
     comma  1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate
     in misura tale da escludere l'ammissione;
  c) se,  nei  termini  previsti  dall'articolo  94, comma 3, non sia
     stata prodotta la certificazione dell'autorita' consolare;
  d) su  richiesta dell'ufficio finanziario competente, presentata in
     ogni momento, e comunque non oltre cinque anni dalla definizione
     del  processo,  se  risulta  provata  la  mancanza, originaria o
     sopravvenuta,  delle  condizioni di reddito di cui agli articoli
     76 e 92.
    2.  Il  magistrato  puo' disporre la revoca dell'ammissione anche
  all'esito  delle  integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96,
  commi 2 e 3.
    3.  Competente  a  provvedere  e'  il  magistrato  che procede al
  momento  della  scadenza  dei termini suddetti ovvero al momento in
  cui  la  comunicazione  e'  effettuata  o,  se  procede la Corte di
  cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
    4.  Copia  del  decreto  e'  comunicata  all'interessato  con  le
  modalita' indicate nell'articolo 97.