ART. 114 (L)
                       (Effetti della revoca)

     1.  La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle
  lettere  a),  b)  e  c) del comma 1, dell'articolo 112, ha effetto,
  rispettivamente,   dalla   scadenza  del  termine  fissato  per  la
  comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data
  in  cui la comunicazione di variazione e' pervenuta all'ufficio del
  giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all'articolo
  94, comma 3.
     2.  Negli  altri  casi previsti dall'articolo 112, la revoca del
  decreto di ammissione ha efficacia retroattiva.