Art. 110. Da un'ora dopo il tramonto del sole fino all'alba nessuno potra' trasportare mobilie, biancherie ed argenterie se non e' persona conosciuta e responsabile. I contravventori potranno essere costretti a presentarsi immediatamente dinanzi all'autorita' di pubblica sicurezza, la quale, occorrendo, li rimettera' all'autorita' giudiziaria.