(Allegato B-art. 110)
 
                              Art. 110. 
 
  Da un'ora dopo il tramonto del sole fino  all'alba  nessuno  potra'
trasportare mobilie, biancherie  ed  argenterie  se  non  e'  persona
conosciuta e responsabile. 
 
  I  contravventori   potranno   essere   costretti   a   presentarsi
immediatamente dinanzi all'autorita' di pubblica sicurezza, la quale,
occorrendo, li rimettera' all'autorita' giudiziaria.