Art. 256 
            Liquidazione e pagamento della massa passiva 
 
  1.  Il  piano  di  rilevazione   della   massa   passiva   acquista
esecutivita' con il deposito presso il  Ministero  dell'interno,  cui
provvede  l'organo  straordinario  di  liquidazione  entro  5  giorni
dall'approvazione di cui all'articolo  254,  comma  1.  Al  piano  e'
allegato l'elenco delle passivita' non inserite nel piano,  corredato
dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa. 
 
  2. Unitamente al deposito l'organo  straordinario  di  liquidazione
chiede  l'autorizzazione  al  perfezionamento  del   mutuo   di   cui
all'articolo 255 nella misura necessaria per il  finanziamento  delle
passivita' risultanti dal piano di rilevazione  e  dall'elenco  delle
passivita' non inserite, e comunque entro i limiti massimi  stabiliti
dall'articolo 255. 
 
  3.  Il  Ministero  dell'interno,  accertata  la   regolarita'   del
deposito, autorizza l'erogazione  del  mutuo  da  parte  della  Cassa
depositi e prestiti. 
 
  4. Entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario
della liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in  misura
proporzionale uguale per tutte le passivita' inserite  nel  piano  di
rilevazione.  Nel  determinare  l'entita'  dell'acconto  l'organo  di
liquidazione  deve  provvedere  ad  accantonamenti  per  le   pretese
creditorie   in   contestazione   esattamente    quantificate.    Gli
accantonamenti sono  effettuati  in  misura  proporzionale  uguale  a
quella delle passivita'  inserite  nel  piano.  Ai  fini  di  cui  al
presente comma l'organo straordinario  di  liquidazione  utilizza  il
mutuo erogato da parte della Cassa depositi e  prestiti  e  le  poste
attive effettivamente  disponibili,  recuperando  alla  massa  attiva
disponibile gli importi degli accantonamenti non piu'  necessari,  su
segnalazione del Ministero dell'interno, per scadenza dei termini  di
impugnativa del provvedimento di diniego di ammissione al  passivo  o
per definitivita' della  pronuncia  sui  ricorsi  proposti  ai  sensi
dell'articolo 254, comma 6. 
 
  5.  Successivamente  all'erogazione  del  primo  acconto   l'organo
straordinario della liquidazione puo' disporre ulteriori acconti  per
le passivita' gia' inserite nel piano di  rilevazione  e  per  quelle
accertate successivamente,  utilizzando  le  disponibilita'  nuove  e
residue, ivi compresa l'eventuale quota di mutuo a carico dello Stato
ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero dell'interno,
in quanto non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso  di  pagamento
definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale e' autorizzato
ad assumere un mutuo  a  proprio  carico  con  la  Cassa  depositi  e
prestiti o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del
40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9,  per  il  pagamento  a
saldo delle passivita' rilevate. A tale fine, entro 30  giorni  dalla
data di notifica del decreto ministeriale di approvazione  del  piano
di estinzione, l'organo  consiliare  adotta  apposita  deliberazione,
dandone comunicazione all'organo straordinario di  liquidazione,  che
provvede  al  pagamento  delle  residue  passivita'  ad   intervenuta
erogazione  del  mutuo  contratto  dall'ente.  La  Cassa  depositi  e
prestiti o altri istituti di credito erogano la  relativa  somma  sul
conto esistente intestato all'organo di liquidazione. 
 
  6. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e  dei
mezzi finanziari disponibili, di cui  all'articolo  255,  e  comunque
entro il termine di 24 mesi dall'insediamento, l'organo straordinario
di liquidazione predispone il piano di estinzione  delle  passivita',
includendo le passivita' accertate  successivamente  all'esecutivita'
del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero
dell'interno. 
 
  7. Il piano di estinzione e' sottoposto all'approvazione, entro 120
giorni dal deposito, del Ministro dell'interno, il  quale  valuta  la
correttezza della formazione della massa passiva e la  correttezza  e
validita' delle  scelte  nell'acquisizione  di  risorse  proprie.  Il
Ministro dell'interno si avvale del parere consultivo da parte  della
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la quale
puo'  formulare  rilievi  e  richieste   istruttorie   cui   l'organo
straordinario di liquidazione e' tenuto a rispondere  entro  sessanta
giorni  dalla  comunicazione.  In  tale  ipotesi   il   termine   per
l'approvazione del piano, di cui al presente comma, e' sospeso. 
 
  8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte  del
Ministro dell'interno e' notificato  all'ente  locale  ed  all'organo
straordinario di liquidazione per il tramite della prefettura. 
 
  9. A seguito dell'approvazione del  piano  di  estinzione  l'organo
straordinario  di  liquidazione  provvede,  entro  20  giorni   dalla
notifica del decreto, al pagamento delle residue passivita' sino alla
concorrenza della massa attiva realizzata. 
 
  10. Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione del  piano
il  Ministro  dell'interno  prescrive  all'organo  straordinario   di
liquidazione di presentare, entro  l'ulteriore  termine  di  sessanta
giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un  nuovo
piano di estinzione che tenga conto delle prescrizioni contenute  nel
provvedimento. 
 
  11. Entro il termine  di  sessanta  giorni  dall'ultimazione  delle
operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione e'
tenuto ad approvare il rendiconto della gestione  ed  a  trasmetterlo
all'organo  regionale  di  controllo  ed  all'organo   di   revisione
contabile dell'ente, il  quale  e'  competente  sul  riscontro  della
liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di  estinzione  e
l'effettiva liquidazione. 
 
  12. Nel  caso  in  cui  l'insufficienza  della  massa  attiva,  non
diversamente rimediabile, e' tale  da  compromettere  il  risanamento
dell'ente, il Ministro dell'interno, su  proposta  della  Commissione
per la finanza e gli  organici  degli  enti  locali,  puo'  stabilire
misure straordinarie per il pagamento integrale della  massa  passiva
della liquidazione, anche in  deroga  alle  norme  vigenti,  comunque
senza oneri a carico dello Stato.