Articolo 257
                Debiti non ammessi alla liquidazione

1.  In  allegato al provvedimento di approvazione di cui all'articolo
256, comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.

2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare
entro  60  giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 256,
comma  8,  i  soggetti  ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla
liquidazione,  dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi
ed ai relativi creditori.

3  Se  il  consiglio  non  provvede  nei termini di cui al comma 2 si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 136.