Art. 115 (L)
  Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona
  ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia

  1.  L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa
al  programma  di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991,
n.  8,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.
82,  e  successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella
misura  e  con  le  modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 84.
 
          Nota all'art. 115:
              -  Il  decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme
          in  materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e
          per  la  protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per
          la  protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che
          collaborano  con  la  giustizia), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  15 gennaio  1991,  n. 12, e' stato convertito in
          legge,  con  modificazioni,  con legge 15 marzo 1991, n. 82
          (Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1991, n. 64).