Art. 115 (L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
Nota all'art. 115: - Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1991, n. 12, e' stato convertito in legge, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 82 (Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1991, n. 64).