ART. 116 (L)
 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)

   1.  L'onorario  e  le spese spettanti al difensore di ufficio sono
liquidati  dal  magistrato,  nella misura e con le modalita' previste
dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84,
quando   il  difensore  dimostra  di  aver  esperito  inutilmente  le
procedure per il recupero dei crediti professionali.
   2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che
la  persona  assistita  dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene
l'ammissione al patrocinio.