ART. 117 (L)
(Liquidazione dell'onorario  e delle spese al difensore di ufficio di
                        persona irreperibile)

   1.  L'onorario  e le spese spettanti al difensore di ufficio della
persona  sottoposta  alle  indagini,  dell'imputato  o del condannato
irreperibile  sono  liquidati  dal  magistrato  nella misura e con le
modalita'  previste  dall'articolo  82  ed  e' ammessa opposizione ai
sensi dell'articolo 84.
   2.  Lo  Stato  ha  diritto  di  ripetere  le  somme anticipate nei
confronti di chi si e' reso successivamente reperibile.