ART. 118 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del
                               minore)

   1.  L'onorario  e  le  spese spettanti al difensore di ufficio del
minore  sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita'
previste   dall'articolo  82  ed  e'  ammessa  opposizione  ai  sensi
dell'articolo 84.
   2.  Contestualmente  alla  comunicazione del decreto di pagamento,
l'ufficio  richiede  ai  familiari  del minorenne, nella qualita', di
presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79,
comma  1,  lettera  c);  alla  scadenza del termine, l'ufficio chiede
all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma
2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.
   3.  Lo  Stato  ha  diritto  di  ripetere  le  somme anticipate nei
confronti  del  minorenne  e  dei  familiari,  se  il magistrato, con
decreto,  accerta  il  superamento dei limiti di reddito previsti per
l'ammissione  al  beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla
base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli
accertamenti finanziari.