Art. 146. Nei casi di rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini il veterinario comunale svolge le indagini necessarie a identificare: a) gli animali che, per contatto diretto o indiretto con soggetti ammalati, sono da considerare sospetti d'infestazione; b) le scuderie, le stalle, gli ovili, i recinti ed ogni altro luogo dove gli animali ammalati hanno sostato; c) gli attrezzi e qualsiasi oggetto venuto a contatto con gli animali ammalati.