(Regolamento di polizia veterinaria- art. 146)
                              Art. 146. 
 
 
  Nei casi di rogna degli equini, dei  bovini,  dei  bufalini,  degli
ovini e dei  caprini  il  veterinario  comunale  svolge  le  indagini
necessarie a identificare: 
    a) gli animali che, per contatto diretto o indiretto con soggetti
ammalati, sono da considerare sospetti d'infestazione; 
    b) le scuderie, le stalle, gli ovili, i  recinti  ed  ogni  altro
luogo dove gli animali ammalati hanno sostato; 
    c) gli attrezzi e qualsiasi oggetto venuto  a  contatto  con  gli
animali ammalati.