(Regolamento di polizia veterinaria- art. 149)
                              Art. 149. 
 
 
  Qualora la rogna assuma notevole diffusione tra i cani ed i  gatti,
il sindaco ordina il trattamento acaricida degli animali colpiti e la
cattura di quelli vaganti nelle vie  o  in  altri  luoghi  aperti  al
pubblico.