(Allegato B-art. 116)
 
                              Art. 116. 
 
  Quando l'esercente  stabilimenti  d'alberghi,  trattorie,  osterie,
locande,  caffe',  bagni,  case  da  giuoco  ed  altri  simili  venga
condannato a pena  maggiore  di  tre  mesi  di  carcere,  l'autorita'
giudiziaria colla stessa  sentenza  potra'  pronunziare,  secondo  la
gravita' dei casi, la  sospensione  o  l'interdizione  dall'esercizio
dello stabilimento. La stessa pena potra' infliggersi a colui che per
la seconda volta, nel  periodo  di  un  anno,  viene  condannato  per
contravvenzione alle norme relative al suo esercizio.