Art. 116. Quando l'esercente stabilimenti d'alberghi, trattorie, osterie, locande, caffe', bagni, case da giuoco ed altri simili venga condannato a pena maggiore di tre mesi di carcere, l'autorita' giudiziaria colla stessa sentenza potra' pronunziare, secondo la gravita' dei casi, la sospensione o l'interdizione dall'esercizio dello stabilimento. La stessa pena potra' infliggersi a colui che per la seconda volta, nel periodo di un anno, viene condannato per contravvenzione alle norme relative al suo esercizio.