Art. 11. Fondo per la ricerca 1. I costi delle attivita' di cui all'art. 10 sono coperti attraverso stanziamenti a carico di un Fondo per il finanziamento dell'attivita' di ricerca istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico ed alimentato dal gettito di una componente della tariffa del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai clienti finali nel mercato vincolato e da una maggiorazione del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale. L'ammontare del gettito da destinare al Fondo per il finanziamento dell'attivita' di ricerca viene fissato, per ogni anno, dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro il 31 agosto dell'anno precedente, in misura comunque non superiore all'equivalente di 1 lira per kWh consumato dai clienti finali, come definiti dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le proprie determinazioni in merito, che divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi. 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro il 30 giugno 2000 definisce modalita' per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti di cui al comma 1 e per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati dei progetti ammessi, nonche' criteri per l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema al fine di garantirne l'aderenza alle finalita' di cui all'art. 10. 3. La Cassa conguaglio per il settore elettrico liquida i finanziamenti alle attivita' di ricerca sulla base degli esiti delle attivita' di selezione e controllo di cui al comma 2.