Art. 11.
                        Fondo per la ricerca
  1.  I  costi  delle  attivita'  di  cui  all'art.  10  sono coperti
attraverso  stanziamenti  a  carico  di un Fondo per il finanziamento
dell'attivita' di ricerca istituito presso la Cassa conguaglio per il
settore  elettrico  ed alimentato dal gettito di una componente della
tariffa  del  servizio  di  distribuzione  dell'energia  elettrica ai
clienti  finali  nel  mercato  vincolato  e  da una maggiorazione del
corrispettivo  per  l'accesso  e  l'uso  della  rete  di trasmissione
nazionale.  L'ammontare  del  gettito  da  destinare  al Fondo per il
finanziamento dell'attivita' di ricerca viene fissato, per ogni anno,
dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas entro il 31 agosto
dell'anno    precedente,    in    misura   comunque   non   superiore
all'equivalente  di 1 lira per kWh consumato dai clienti finali, come
definiti dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n.  79.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas comunica al
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  ed al
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le
proprie  determinazioni  in  merito, che divengono operative sessanta
giorni  dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri
medesimi.
  2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
intesa  con  l'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas, entro il
30 giugno  2000  definisce modalita' per la selezione dei progetti di
ricerca  da  ammettere  all'erogazione  degli  stanziamenti di cui al
comma 1 e per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati
dei   progetti   ammessi,   nonche'   criteri   per  l'organizzazione
strutturale della ricerca di sistema al fine di garantirne l'aderenza
alle finalita' di cui all'art. 10.
  3.   La  Cassa  conguaglio  per  il  settore  elettrico  liquida  i
finanziamenti  alle attivita' di ricerca sulla base degli esiti delle
attivita' di selezione e controllo di cui al comma 2.