Art. 12. 
                           Pene accessorie 
 
  1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto
importa: 
    a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
e delle imprese per un  periodo  non  inferiore  a  sei  mesi  e  non
superiore a tre anni; 
    b) l'incapacita' di contrattare con la  pubblica  amministrazione
per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni; 
    c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza  e  assistenza
in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno  e  non
superiore a cinque anni; 
    d)  l'interdizione  perpetua  dall'ufficio   di   componente   di
commissione tributaria; 
    e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo  36  del
codice penale. 
  2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2,  3
e 8 importa  altresi'  l'interdizione  dai  pubblici  uffici  per  un
periodo non inferiore ad un anno e non superiore a  tre  anni,  salvo
che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8,
comma 3. 
 
          Nota all'art. 12:
              -  Il  testo  dell'art.  36  del  codice  penale  e' il
          seguente:
              "Art.   36  (Pubblicazione  della  sentenza  penale  di
          condanna).  -  La sentenza di condanna alla pena di morte o
          all'ergastolo  e' pubblicata mediante affissione nel comune
          ove  e'  stata  pronunciata,  in  quello  ove il delitto fu
          commesso,  e  in  quello  ove  il condannato aveva l'ultima
          residenza.
              La  sentenza di condanna e' inoltre pubblicata, per una
          sola volta, in uno o piu' giornali designati dal giudice.
              La  pubblicazione  e'  fatta per estratto, salvo che il
          giudice  disponga  la  pubblicazione  per  intero;  essa e'
          eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
              La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza
          di  condanna  deve  essere  pubblicata.  In  tali  casi  la
          pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi
          precedenti".