Art. 8

  1.  All'esterno  e  all'interno degli edifici pubblici si espongono
bandiere  di  Paesi  stranieri  solo nei casi di convegni, incontri e
manifestazioni  internazionali, o di visite ufficiali di personalita'
straniere,  o per analoghe ragioni cerimoniali, fermo il disposto dei
commi  2  e  3  dell'articolo  2,  salve  le regole di cerimoniale da
applicare in singole occasioni su indicazione del Governo.