Art. 27.
 (Disposizioni in materia di titoli obbligazionari emessi dagli enti
                            territoriali)

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996,
n.  239,  recante  disposizioni  in  materia  di regime fiscale degli
interessi,   premi  ed  altri  frutti  delle  obbligazioni  e  titoli
similari,  pubblici  e  privati, il secondo periodo e' sostituito dai
seguenti: "L'imposta affluisce all'entrata del bilancio dello Stato e
il  50 per cento del gettito della medesima imposta che si renderebbe
applicabile   sull'intero   ammontare  degli  interessi  passivi  del
prestito  e'  di  competenza degli enti emittenti. Alla retrocessione
agli  enti  territoriali  emittenti  i  titoli  obbligazionari  della
predetta  quota  di competenza si provvede mediante utilizzo di parte
delle  entrate  affluite  al  bilancio dello Stato e riassegnate, con
decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, allo stato di previsione del Ministero dell'interno".
  2.  Gli  intermediari  di  cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, versano l'imposta sostitutiva del
12,50  per  cento dovuta sugli interessi ed altri proventi dei titoli
obbligazionari  emessi dagli enti territoriali ai sensi dell'articolo
1,  comma  2,  del  medesimo  decreto  legislativo,  maggiorata degli
interessi  legali  maturati fino alla data di entrata in vigore della
presente legge, entro quindici giorni dalla medesima data.
 
          Nota all'art. 27:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 1 del citato decreto
          legislativo  1 aprile  1996,  n. 239, cosi' come modificato
          dalla  presente  legge, nonche' il testo dell'art. 2, comma
          2, del medesimo D.Lgs. 239/1996:
              "Art.  1.  (Soppressione  della ritenuta alla fonte per
          talune  obbligazioni  e  titoli similari). - 1. La ritenuta
          del  12,50  per  cento  di  cui al comma 1 dell'art. 26 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600,  non  si applica sugli interessi ed altri proventi
          delle  obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da
          societa'   per  azioni  con  azioni  negoziate  in  mercati
          regolamentati   italiani   e  da  enti  pubblici  economici
          trasformati  in  societa' per azioni in base a disposizione
          di legge, con esclusione delle cambiali finanziarie.
              2.  Per  i proventi dei titoli obbligazionari emessi da
          enti   territoriali  ai  sensi  dell'art.  35  della  legge
          23 dicembre  1994, n. 724, si applica l'imposta sostitutiva
          di  cui  all'art.  2.  L'imposta  affluisce all'entrata del
          bilancio  dello  Stato  e il 50 per cento del gettito della
          medesima  imposta che si renderebbe applicabile sull'intero
          ammontare  degli  interessi  passivi  del  prestito  e'  di
          competenza  degli  enti  emittenti. Alla retrocessione agli
          enti  territoriali  emittenti i titoli obbligazionari della
          predetta  quota di competenza si provvede mediante utilizzo
          di  parte  delle entrate affluite al bilancio dello Stato e
          riassegnate,  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione economica, allo stato di
          previsione del Ministero dell'interno.
              3. Le  disposizioni  incompatibili  con  la  disciplina
          introdotta dal presente decreto sono soppresse.".
              "Art. 2. (Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed
          altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i
          soggetti residenti). - 1. 1-quater. (Omissis).
              2. L'imposta  sostitutiva  di  cui  ai commi 1, 1-bis e
          1-ter   e'   applicata  dalle  banche,  dalle  societa'  di
          intermediazione mobiliare, dalle societa' fiduciarie, dagli
          agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati
          in  appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  residenti  in  Italia, che
          comunque  intervengono  nella  riscossione degli interessi,
          premi   ed  altri  frutti  ovvero,  anche  in  qualita'  di
          acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1,
          1-bis  e  1-ter.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta
          sostitutiva,  per  trasferimento dei titoli si intendono le
          cessioni  e  qualunque  altro  atto,  a  titolo  oneroso  o
          gratuito,  che  comporta  il  mutamento  della  titolarita'
          giuridica dei titoli.
              3. (Omissis).".